STATUTO
della
FEDERAZIONE dei COMUNISTI ANARCHICI

 

I - PREAMBOLO

"L'anarchismo non è una bella fantasia, non è un principio filosofico astratto; è un movimento sociale delle masse lavoratrici. Appunto perciò esso deve unire le sue forze in un'organizzazione permanente, così come lo esigono la realtà e la strategia delle lotte delle classi!"
(Delo Truda, 1926).

La F.d.C.A. (Federazione dei Comunisti Anarchici), ponendosi come coscienza rivoluzionaria e memoria storica all'interno della coscienza di massa della classe sfruttata, raduna i militanti comunisti anarchici della lotta di classe che ne condividono le posizioni politiche.

La sua necessità risiede nello stesso scontro di classe attuale. In quanto parte della classe, la F.d.C.A. sviluppa la concezione dell'organizzazione fondata da Bakunin e proseguita nell'ultimo secolo, attraverso le esperienze organizzative e rivoluzionarie dei comunisti anarchici più significative come grado di definizione teorica e strategica. Sulla stessa base, la F.d.C.A. condanna tutte le concezioni del "partito" fondate sul sostituzionismo (leninismo, bordighismo) e sullo spontaneismo.

Rifiutando il sostituzionismo organizzativo, la F.d.C.A. fonda i rapporti politici interni sul federalismo e sul reciproco "controllo fraterno e comune" (Bakunin) a salvaguardia della uguaglianza di partecipazione alle decisioni e della responsabilità collettiva sulla loro applicazione.

"(…) Ispirati da un pensiero comune, da uno scopo comune, perseguito tenendo conto delle condizioni e intervenendo secondo il medesimo piano" (Bakunin), i militanti della F.d.C.A. sviluppano l'azione rivoluzionaria anarchica all'interno delle organizzazioni di massa proletarie, favorendo l'unità di classe, la solidarietà degli sfruttati e la lotta di classe.

 

II - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La F.d.C.A. è l'organizzazione dei militanti comunisti anarchici della lotta di classe che ne condividono le posizioni politiche, articolate in teoria, strategia e tattica.

Art. 2 - Le finalità dell'organizzazione sono:

  1. la costruzione di una società nuova fondata sulla democrazia diretta e sull'autogestione collettiva della produzione e della distribuzione;
  2. la salvaguardia del patrimonio storico espresso da un secolo di lotte anticapitalistiche ed antiautoritarie e a sostegno dei livelli di organizzazione degli sfruttati.

La F.d.C.A. sviluppa la sua strategia e la sua tattica nella società, puntando alla difesa degli interessi immediati della classe lavoratrice ed allo spostamento graduale dei rapporti di forza a favore di questa, nella prospettiva della distruzione dei rapporti di produzione capitalistici, della difesa degli interessi storici dei lavoratori e della costruzione del comunismo anarchico.

 

III - STRUTTURE DELL'ORGANIZZAZIONE

SEZIONI

Art. 3 - La F.d.C.A., per articolare le sue posizioni politiche a livello territoriale, costituisce Sezioni in località dove operano più militanti.

Art. 4 - La costituzione e la chiusura di una sezione viene ratificata dal CONSIGLIO DEI DELEGATI.

Art. 5 - E' compito delle sezioni articolare la tattica nel proprio territorio.

Art. 6 - La sezione delibera attraverso la "Assemblea di Sezione" di cui sono membri tutti e solo i militanti operanti nel territorio della sezione.

Art. 7 - All'interno della sezione viene costituita l'assemblea degli aderenti, composta da tutti i militanti e gli aderenti alla sezione, che coordina l'intervento territoriale.

Art. 8 - Le Sezioni al loro interno si strutturano in Commissioni, a seconda delle esigenze oggettive e soggettive che vivono.

Art. 9 - Ogni Sezione nomina dei compagni responsabili delle Commissioni e dei collegamenti per la Sezione con la rispettiva Commissione di Organizzazione.

Art. 10 - Ogni Sezione nomina uno o più responsabili per i rapporti con la S.N., la raccolta delle quote e i rapporti politici ed economici con le altre strutture dell'organizzazione.

Art. 11 - Ogni Sezione regola, in piena autonomia e armonia con le tesi dell'organizzazione, il suo programma di intervento e le modalità di funzionamento, tenendo sempre presente che la Sezione rappresenta in una determinata località sia uno strumento di intervento per l'organizzazione, sia un riferimento politico per la classe.

Art. 12 - Ogni Sezione e compagno isolato partecipa al finanziamento dell'organizzazione e provvede all'invio del materiale alle Commissioni di competenza.

Art.13 - Il Consiglio dei Delegati, su fondati motivi di vigilanza, sentita la Sezione di appartenenza o la S.N. per i compagni isolati, può sospendere in toto uno o più militanti fino al Congresso successivo; il compagno che al termine di un continuo confronto programmatico, strategico e teorico, anche attraverso le iniziative dell'assemblea degli aderenti della sezione di appartenenza, condividerà posizioni e tesi dell'organizzazione, entrerà a far parte della F.d.C.A.

CONGRESSO ORDINARIO

Art. 14 - Tutti i militanti sono membri di diritto del Congresso Ordinario; sono ammessi eventuali osservatori invitati dalle strutture di organizzazione, su segnalazione delle sezioni. Il Congresso Ordinario ha cadenza biennale. Tutti i membri degli organismi della F.d.C.A. si presentano dimissionari al Congresso. Ogni organo deve presentare una propria relazione sull'attività svolta.

Art. 15 - Il Consiglio dei Delegati provvede a fissare e comunicare la data a tutte le Sezioni e commissioni e a proporre un odg con almeno 120 giorni di anticipo.

Art. 16 - Entro 30 giorni le Sezioni o i militanti provvedono a inviare al BOLLETTINO INTERNO (B.I.) una o più valutazioni e proposte sui temi all'odg e su altri che eventualmente ritengono discutere.

Art. 17 - Il Consiglio dei Delegati, valutati i pareri giunti dalle Sezioni, decide l'odg del Congresso Ordinario.

Art. 18 - Entro 60 giorni le strutture provvedono ad inviare al B.I. una relazione delle attività svolte, un'ampia analisi della situazione di loro competenza, una o più indicazioni programmatiche sulla linea politica da seguire nel prossimo periodo intercongressuale per la situazione di loro competenza.

Art. 19 - Compiti del Congresso Ordinario sono:

  1. valutare l'operato delle strutture uscenti;
  2. valutare le indicazioni programmatiche delle strutture;
  3. deliberare le nuove indicazioni programmatiche per le strutture;
  4. nominare le nuove strutture nei loro componenti;
  5. deliberare sulla linea politica dell'organizzazione in materia di strategia e tattica;
  6. vagliare le sospensioni.

CONGRESSO STRAORDINARIO

Art. 20 - Il Consiglio dei delegati ne stabilisce i tempi e i modi su richiesta di una struttura o 1/5 dei militanti e dopo votazione a maggioranza (metà più uno) dei militanti dell'organizzazione.

COMMISSIONI

Art. 21 - Il Congresso Ordinario si dà nelle persone di tre o più militanti, e in un numero comunque dispari, i compagni componenti di ciascuna commissione di organizzazione.

Art. 22 - Le Commissioni di organizzazione hanno i seguenti compiti:

  1. seguire l'articolazione nelle Sezioni della tattica generale decisa dal Congresso e, quindi, fungono da supporto di conoscenza per l'intervento delle varie Sezioni, curando la circolazione e l'archiviazione del materiale, producendo manifesti e bollettini di supporto tattico;
  2. centralizzare nel periodo intercongressuale le verifiche nella prassi della linea di tattica dell'organizzazione e quindi fungono da stimolo per l'approfondimento analitico del settore di specifica competenza, curando l'attuazione di seminari, incontri, dibattiti, documenti.

Art. 23 - Ogni Congresso Ordinario può nominare nuove Commissioni.

Tutte le Commissioni si presentano dimissionarie ad ogni Congresso, che provvederà a sostituirle o riconfermarle.

Art. 24 - Le Commissioni sono tenute a spedire relazioni sul loro operato alla S.N. per il Bollettino Interno almeno ogni 4 mesi.

Art. 25 - Per quanto riguarda i compiti specifici delle Commissioni, si farà riferimento al Regolamento Interno dell'organizzazione di cui all'art.29 del presente Statuto.

CONSIGLIO dei DELEGATI

Art. 26 - Il Congresso Ordinario nomina i delegati al Consiglio dei Delegati.

SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 27 - Il Consiglio dei Delegati elegge la Segreteria Nazionale.

BANDIERA DELLA FEDERAZIONE

Art. 28 - La bandiera della F.d.C.A. è divisa diagonalmente in una parte superiore rossa ed in una inferiore nera, con sopra scritto il nome della organizzazione in sigla o per esteso.

 

IV - REGOLAMENTO INTERNO

Art. 29 - Ad integrazione e specificazione del presente Statuto, l'organizzazione si è dotata di un Regolamento Interno.

Art. 30 - Il Regolamento Interno viene vagliato dal Congresso Ordinario.

 

(approvato al 4° Congresso della FdCA - Firenze, maggio 1994)